Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1999 è stato pubblicato il Decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 336 “Attuazione delle Direttive comunitarie 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.
Il provvedimento legislativo oltre a ribadire tutti i divieti già sanciti dalla legislazione nazionale che aveva recepito le precedenti disposizioni comunitarie, intervenute dal 1981 con la prima direttiva di divieto di utilizzazione di sostanze ormonali, è di notevole rilevanza, per le innovazioni introdotte, per tutti coloro che, a vario titolo, lavorano nella filiera alimentare, ma soprattutto per i consumatori in quanto fornisce maggiori garanzie di controllo e di tutela della salute.
Infatti, a fianco degli attori tradizionali deputati al controllo dei residui, cioè i servizi veterinari delle ASL, delle Regioni e del Ministero della sanità, ruolo preminente viene attribuito ai titolari delle imprese che producono e commercializzano medicinali veterinari, ai titolari delle aziende in cui si allevano o si detengono animali, ai veterinari che hanno in cura gli animali, nonché ai responsabili degli stabilimenti di macellazione e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
Per agevolare i controlli viene introdotto, per le imprese che producono o commercializzano sostanze ad azione tireostatica, estrogena, gestagena o sostanze beta-agoniste, l’obbligo di registrare in ordine cronologico le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali le hanno acquistate.
Ma, il punto più innovativo rispetto alle norme precedenti è senza dubbio quello relativo all’
autocontrollo e alla corresponsabilità degli operatori.
Infatti finora era solo nella fase di allevamento che si avevano regole precise concernenti, oltre che naturalmente i divieti di somministrazione di sostanze e prodotti vietati, gli obblighi di registrazione delle somministrazioni di medicinali nonché le dichiarazioni al momento di invio degli animali al macello. Oggi il D. L.vo 336/99 coinvolge a pieno titolo nel “problema residui” i responsabili degli stabilimenti di macellazione e di prima trasformazione che devono provvedere ad adottare un piano aziendale di autocontrollo nel quale figurino tutte le misure previste per:

accettare solo animali per i quali l’allevatore abbia garantito il rispetto dei tempi di sospensione;

accertare che gli animali introdotti nello stabilimento non siano trattati con sostanze autorizzate e non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti;

assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o prodotti autorizzati.

Sugli stessi responsabili degli stabilimenti ricadono gli obblighi legati alla commercializzazione dei soli prodotti provenienti da animali non trattati illecitamente o, in caso di somministrazione di medicinali veterinari, nei quali sia stato rispettato il prescritto tempo di sospensione.
La violazione dei suddetti obblighi comporta sanzioni di tipo amministrativo pecuniario nel caso di omessa predisposizione del piano di autocontrollo nonché sanzioni penali nel caso di commercializzazioni di prodotti non conformi.
In pratica quindi si applica la stessa sanzione, che prevede l’arresto da tre mesi a tre anni o l’ammenda da cinquanta a duecento milioni, nei casi di trasferimento di stilbeni, tireostatici, beta agonisti, estrogeni androgeni e gestageni, di somministrazione di tali sostanze, di detenzione in azienda di animali trattati, di trasferimento e trasformazione di prodotti provenienti da detti animali nonché di commercializzazione dei prodotti finiti.
Nello stesso provvedimento vengono fissate le linee guida per la predisposizione annuale del Piano Nazionale Residui, da parte del Ministero della Sanità, nonché le modalità e i livelli di frequenza del campionamento dei prodotti di origine animale per la ricerca dei residui.