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Sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 1999 è stato pubblicato il Decreto
legislativo del 4 agosto 1999, n. 336 “Attuazione delle Direttive
comunitarie 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta
agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.
Il provvedimento legislativo oltre a ribadire tutti i divieti già sanciti
dalla legislazione nazionale che aveva recepito le precedenti disposizioni
comunitarie, intervenute dal 1981 con la prima direttiva di divieto di
utilizzazione di sostanze ormonali, è di notevole rilevanza, per
le innovazioni introdotte, per tutti coloro che, a vario titolo, lavorano
nella filiera alimentare, ma soprattutto per i consumatori in
quanto fornisce maggiori garanzie di controllo e di tutela della salute.
Infatti, a fianco degli attori tradizionali deputati al controllo dei
residui, cioè i servizi veterinari delle ASL, delle Regioni e del
Ministero della sanità, ruolo preminente viene attribuito ai
titolari delle imprese che producono e commercializzano medicinali
veterinari, ai titolari delle aziende in cui si allevano o si detengono
animali, ai veterinari che hanno in cura gli animali, nonché ai
responsabili degli stabilimenti di macellazione e di prima trasformazione
dei prodotti di origine animale.
Per agevolare i controlli viene introdotto, per le imprese che producono o
commercializzano sostanze ad azione tireostatica, estrogena, gestagena o
sostanze beta-agoniste, l’obbligo di registrare in ordine cronologico
le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la
produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali le
hanno acquistate.
Ma, il punto più innovativo rispetto alle norme precedenti è
senza dubbio quello relativo all’autocontrollo
e alla corresponsabilità degli operatori.
Infatti finora
era solo nella fase di allevamento che si avevano regole precise
concernenti, oltre che naturalmente i divieti di somministrazione di
sostanze e prodotti vietati, gli obblighi di registrazione delle
somministrazioni di medicinali nonché le dichiarazioni al momento di
invio degli animali al macello. Oggi il D. L.vo 336/99 coinvolge a pieno
titolo nel “problema residui” i responsabili degli stabilimenti di
macellazione e di prima trasformazione che devono provvedere ad
adottare un piano aziendale di autocontrollo nel quale figurino tutte le
misure previste per:
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accettare
solo animali per i quali l’allevatore abbia garantito il rispetto dei
tempi di sospensione; |
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accertare
che gli animali introdotti nello stabilimento non siano trattati con
sostanze autorizzate e non contengano residui superiori ai limiti
massimi consentiti; |
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assicurarsi
che nello
stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non
contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non
presentino alcuna traccia di sostanze o prodotti autorizzati. |
Sugli
stessi responsabili degli stabilimenti ricadono gli obblighi legati alla
commercializzazione
dei soli prodotti provenienti da animali non trattati illecitamente o,
in caso di somministrazione di medicinali veterinari, nei quali sia stato
rispettato il prescritto tempo di sospensione.
La violazione dei suddetti obblighi comporta sanzioni di tipo
amministrativo pecuniario nel caso di omessa predisposizione del piano
di autocontrollo nonché sanzioni penali nel caso di
commercializzazioni di prodotti non conformi.
In pratica quindi si applica la stessa sanzione, che prevede l’arresto
da tre mesi a tre anni o l’ammenda da cinquanta a duecento milioni, nei
casi di trasferimento di stilbeni, tireostatici, beta agonisti, estrogeni
androgeni e gestageni, di somministrazione di tali sostanze, di detenzione
in azienda di animali trattati, di trasferimento e trasformazione di
prodotti provenienti da detti animali nonché di commercializzazione dei
prodotti finiti.
Nello stesso provvedimento vengono fissate le linee guida per la
predisposizione annuale del Piano Nazionale Residui, da parte del
Ministero della Sanità, nonché le modalità e i livelli di frequenza del
campionamento dei prodotti di origine animale per la ricerca dei residui. |